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"Il Parlamento Europeo rivendica il suo ruolo"

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"Il Parlamento Europeo rivendica il suo ruolo" Empty "Il Parlamento Europeo rivendica il suo ruolo"

Messaggio Da Erasmus Mar Dic 17, 2013 12:38 pm

Questo è il titolo – forse un po' troppo fiducioso! – di un articoletto pubblicato su un blog di «Il Fatto Quitidiano» a proposito della "Risoluzione" passata al PE (cioè approvata dalla maggioranza degli euro-parlamentari) giovedì scorso 5 dicembre.

Il testo della Risoluzione. proveniente dalla  commissione parlamentare "Affari Istituzionali"  (discusso e soggetto ad emendamenti in assemblea plenaria) è in sostanza quello originale presentato dal PPE. E questo è un fatto molto importante! Vuol dire che anche nel PPE ci sono forze favorevoli all'integrazione politica dell'UE e che, nelle attuali difficoltà di superamento della crisi dell'Unione, denunciano la precisà responsabilità dei governi nazionali il cui comportamento (poco democraticamente e persino non conforme ai trattati) non si colloca affatto nello spirito dell'unione, bensì in quello conservatore della presunta difesa degli interessi nazionali che invece i trattati intendono superare.

La lettura di questo testo è piuttosto ostica, dato questo stile di successione di richiami, rilievi e richieste (che dura per oltre 140 capoversi tra "visto ...; visto ...; ", "considerando, ...; considerando ...", "invita ...;", "chiede ...", ecc.).

E' comunque una Risoluzione importante perché, in sostanza, denuncia sia la presunzione velleitaria dei governi nazionali sia l'abuso che essi fanno della propria posizione. 

 L'articoletto di Pisanò (giornalista freelance che scrive stabilmente da Bruxelles) vuol essere non tanto un riassunto della Risoluzione, ma piuttosto ... una deduzione, una comprensione delle reali posizioni non affatto comuni  tra  Consiglio e Parlamento.
Val la pena di sottolineare ancora una volta che il Parlamento Europeo è eletto direttamente dai cittadini europei, mentre il Consiglio è il coacervo dei rappresentanti dei governi nazionali, confermati sì in patria dai rispettivi parlamenti a loro volta eletti dai rispettivi cittadini, ma per incarichi locali visti sempre nella dialettica politica del rispettivo paese in cui l'aspetto europeo o non è nemmeno considerato o è strumentalizzato in funzione di politiche interne all'ambito nazionale, come se i problemi del paese fossero trattabili e risolubili sono in quel quadro.

Passo alle trascrizione sia dell'articoletto di Pisanò sia del testo della "Risoluzione".

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Europa contro Europa: il Parlamento comunitario rivendica il suo ruolo
Fonte: => "Il Fatto Quotidiano, 13-12-13

di Alessio Pisanò | 13 dicembre 2013

A Bruxelles ci sono due Europe in perenne lotta tra loro, quella dei governi e quella dei parlamenti.

Questa settimana il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione “sui problemi costituzionali di una governance a più livelli nell’Unione europea” che sostanzialmente chiede di rivedere gli equilibri di forza all’interno dell’Unione europea. Impossibile riassumere l’intero testo con un breve post, mi limiterò a riprendere alcuni passaggi per sottolineare un concetto fondamentale: oggi con la sigla “Ue” si indica un’Europa che in realtà sono due: quella degli accordi intergovernativi e quella comunitaria.

L’Unione europea, per rispondere alla crisi economica, ha dovuto accelerare alcune riforme fondamentali, tra cui l’Unione economica e monetaria (Uem) che dovrebbe rimediare agli squilibri attuali del sistema. In questo contesto, il ruolo da leone lo stanno giocando i governi nazionali che, riuniti nel Consiglio europeo, dettano la linea delle principali politiche europee (come le politiche di austerità). Si tratta dei vari vertici tra capi di Stato e di Governo che si riuniscono sporadicamente a Bruxelles e cercano, ognuno in base ai propri muscoli, di far valere i propri interessi nazionali a spese dei Paesi più deboli (Grecia, Cipro ecc.).

In questo contesto, il Parlamento europeo, l’unica istituzione democraticamente eletta direttamente dai cittadini, cerca di far sentire la propria voce. Lo fa nei limiti dei propri poteri e delle proprie competenze. Ecco che il testo approvato giovedì scorso a Strasburgo chiede “garanzia della necessaria legittimità e responsabilità democratica del processo decisionale nel quadro dell’Uem” per la quale “ribadisce va esclusa l’opzione di un nuovo accordo intergovernativo” (come il fiscal compact). Si tratta del disperato tentativo di imporre una visione comunitaria e solidale a quella che fino adesso è stato il predominio una guida da parte dei governi più forti, in primis la Germania.

La risoluzione rammenta che “ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, del Trattato sull’Unione europea, l’Uem è istituita dall’Unione e il suo funzionamento dev’essere fondato sulla democrazia rappresentativa”, ovvero parlamentare. Per questo “sottolinea che il Parlamento europeo è fondamentale per garantire la legittimità democratica e il funzionamento dell’Uem ed è un presupposto indispensabile per qualsiasi ulteriore passo avanti verso l’unione bancaria, l’unione di bilancio e l’unione economica”.

Ecco che – si legge sempre nel testo – il Parlamento “si rammarica della mancanza di controllo parlamentare della Troika, del Fesf (European Financial Stability Facility) e del Mes (Meccanismo europeo di stabilità)” e ancora “sottolinea che il vertice euro e l’Eurogruppo sono organismi informali di discussione e non istituzioni per l’adozione di decisioni riguardo alla governance dell’Unione economica e monetaria”.

In altre parole, il Parlamento europeo cerca di avocare a sé un maggior ruolo nell’applicazione delle future misure di integrazione dell’Ue per anteporre gli interessi di tutti i cittadini europei agli interessi di quelli meglio rappresentati dai rispettivi governi, come appunto i tedeschi. Ecco che fare di tutta un’erba un fascio, ovvero etichettando tutto quello che succede e viene deciso a Bruxelles come frutto dell’azione “Ue” risulta semplicistico ed errato.

Che l’Europa abbia bisogno di una “nuova governance” – citando la risoluzione adottata – e i cittadini di una migliore informazione, è pacifico. Ma non si tratta di un percorso facile. Anche se le intenzioni del Parlamento europeo sono comprensibili da un punto di vista democratico, non sempre i suoi protagonisti sono all’altezza del compito che avocano. I gravi episodi di assenteismo e il livello politico e culturale di alcuni eurodeputati lascia infatti a desiderare. Vediamo cosa succederà dopo le elezioni europee del 2014.

AlessioPisano
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Ecco il testo della "Risoluzione"
Fonte => Parlamento Europeo, Ref. P7 TA[2013]0598

Il Parlamento europeo ,

–  visti il trattato sull’Unione europea e il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

–  visto il trattato sul meccanismo europeo di stabilità (MES)(1) ,

–  visto il trattato sulla stabilità, il coordinamento e la governance nell'Unione economica e monetaria (TSCG)(2) ,

–  visto il pacchetto sulla governance economica («six-pack»)(3) ,

–  visto il secondo pacchetto sulla governance economica («two-pack»)(4) ,

–  visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(5) ,

–  vista la sua posizione del 12 settembre 2013 sulla proposta di regolamento del Consiglio che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi(6) ,

–  vista la relazione del 5 dicembre 2012 dei Presidenti del Consiglio europeo, della Commissione europea, della Banca centrale europea e dell'Eurogruppo dal titolo «Verso un'autentica Unione economica e monetaria»(7) ,

–  vista la comunicazione della Commissione del 28 novembre 2012 dal titolo: «Piano per un'Unione economica e monetaria autentica e approfondita - Avvio del dibattito europeo» (COM(2012)0777),

–  vista la propria risoluzione del 20 novembre 2012 recante raccomandazioni alla Commissione sulla relazione dei Presidenti del Consiglio europeo, della Commissione europea, della Banca centrale europea e dell'Eurogruppo dal titolo «Verso un'autentica Unione economica e monetaria»(8) ,

–  vista la propria risoluzione del 23 maggio 2013 sulle future proposte legislative sull'UEM(9) ,

–  vista la propria risoluzione del 12 giugno 2013 sul rafforzamento della democrazia europea nell'ambito dell'Unione economica e monetaria (UEM) del futuro(10) ,

–  visto l'articolo 48 del proprio regolamento,

–  visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0372/2013),

A.  considerando che la differenziazione rappresenta una caratteristica costitutiva del processo d'integrazione europea e un mezzo per consentirne il progresso e garantire il rispetto sostanziale del principio di uguaglianza, intesa come trattamento uguale di situazioni uguali e trattamento differenziato di situazioni diverse;

B.  considerando che l'integrazione differenziata dovrebbe continuare a fare da apripista per l'approfondimento dell'integrazione europea, essendo avviata da un sottogruppo di Stati membri, restando aperta a tutti gli Stati membri e avendo come obiettivo la completa integrazione nei trattati;

C.  considerando che l'integrazione differenziata assume due forme: «a più velocità», dove gli Stati puntano a raggiungere gli stessi obiettivi con tempi di attuazione differenti, e «a più livelli», dove gli Stati concordano di differenziarsi nei loro obiettivi;

D.  considerando che la differenziazione non deve compromettere la cittadinanza dell'Unione, che è lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri, consentendo a coloro che si trovano nella stessa situazione di beneficiare, nell'ambito di applicazione del trattato, dello stesso trattamento giuridico, indipendentemente dalla nazionalità;

E.  considerando che ogni differenziazione rispetta, e quindi rafforza, l'unità dell'ordinamento giuridico europeo nonché la sua efficacia e coerenza, il principio di non discriminazione in base alla nazionalità, l'istituzione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne e il funzionamento del mercato interno;

F.  considerando che alla differenziazione si può ricorrere qualora, in un dato momento, l'azione comune non sia possibile o attuabile;

G.  considerando che la differenziazione è integrata nel quadro istituzionale unico dell'Unione europea e deve sempre esserlo;

H.  considerando che l'integrazione differenziata deve rispettare il principio di sussidiarietà in conformità dell'articolo 5 TUE e del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità;

I.  considerando che i trattati prevedono varie opzioni e diversi strumenti per l'integrazione differenziata, tra cui la limitazione del campo di applicazione territoriale, clausole di salvaguardia, deroghe, opt-out, opt-in, cooperazione rafforzata e disposizioni specifiche agli Stati membri la cui moneta è l'euro, a condizione che detti strumenti rispettino l'unità, l'efficacia e la coerenza dell'ordinamento giuridico europeo e siano integrati nel quadro istituzionale unico (il metodo comunitario);

J.  considerando che alcuni Stati membri hanno ottenuto clausole di non partecipazione (opt-out) rispetto a varie politiche dell'UE – clausole stabilite in diversi protocolli dei trattati – il che può compromettere l'unità, l'efficacia e la coerenza dell'ordinamento giuridico europeo;

K.  considerando che le deroghe di cui all'articolo 27, secondo comma, del TFUE, consentono differenziazioni tra taluni Stati membri nell'ambito di un atto giuridico destinato a tutti gli Stati membri, ma sempre con l'obiettivo della progressiva instaurazione e del funzionamento del mercato interno;

L.  considerando che, nei suoi articoli 114, paragrafi 4 e 5, 153, paragrafo 4, 168, paragrafo 4, 169, paragrafo 4, e 193, il trattato sul funzionamento dell’Unione europea prevede clausole di salvaguardia che consentono agli Stati membri di mantenere o introdurre misure di protezione più rigorose nell'ambito di applicazione di un atto giuridico destinato a tutti gli Stati membri;

M.  considerando che la cooperazione rafforzata richiede la partecipazione di almeno nove Stati membri in un settore in cui l'Unione ha una competenza non esclusiva, consente agli Stati membri non partecipanti di prender parte alle deliberazioni ma non al voto, ed è aperta in qualsiasi momento a tutti gli Stati membri;

N.  considerando che la procedura di cooperazione rafforzata, come ultima istanza, consente l'adozione di misure vincolanti per un sottogruppo di Stati membri, previa autorizzazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata e, nel settore della PESC, all'unanimità;

O.  considerando che tale meccanismo viene già utilizzato per il diritto transeuropeo in materia di divorzio e per il diritto brevettuale europeo, ed è stato approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio in ambito tributario per l'introduzione di un'imposta sulle transazioni finanziarie;

P.  considerando che nel settore della politica estera e di sicurezza comune è consentito a gruppi di Stati di intraprendere specifiche attività o missioni e che in quello della politica di sicurezza e di difesa comune è prevista l'istituzione di un gruppo ristretto permanente di Stati dotati di capacità militari;

Q.  considerando che, storicamente, rappresentano forme d'integrazione differenziata l'accordo di Schengen del 1986 e la convenzione di Schengen del 1990, sottoscritti da un sottogruppo di Stati membri in sostituzione dei controlli reciproci alle frontiere, l'Accordo sulla politica sociale del 1991, concluso tra un sottogruppo di Stati membri, che estendeva le preesistenti competenze comunitarie nel settore del lavoro e dei diritti sociali prevedendo il voto a maggioranza qualificata, e la Convenzione di Prüm del 2005, fra un sottogruppo di Stati membri e la Norvegia, sullo scambio di dati e la cooperazione nella lotta contro il terrorismo;

R.  considerando che l'acquis di Schengen è stato integrato nei trattati dal trattato di Amsterdam, con clausole di non partecipazione (opt-out) per il Regno Unito, l'Irlanda e la Danimarca;

S.  considerando che il Regno Unito e l'Irlanda possono in qualsiasi momento chiedere di partecipare ad alcune o a tutte le disposizioni dell'acquis di Schengen, e che la Danimarca rimane vincolata dall'accordo e dalla convenzione di Schengen originari;

T.  considerando che la convenzione di Prüm è stata in parte integrata nel quadro giuridico dell'Unione;

U.  considerando che l'Accordo sulla politica sociale è stato integrato nei trattati con il trattato di Amsterdam senza alcuna clausola di non partecipazione;

V.  considerando che i trattati offrono diverse strategie in materia di occupazione e di politiche sociali le cui potenzialità non sono state sfruttate appieno, in particolare per quanto riguarda gli articoli 9, 151 e 153 del TFUE, ma anche, più in generale, l'articolo 329 del TFUE; che è quindi possibile raggiungere una maggiore convergenza sociale senza modifiche dei trattati e facendo salvo il principio di sussidiarietà;

W.  considerando che il Meccanismo europeo di stabilità (MES) e il trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria (TSCG) (il cosiddetto Fiscal Compact o patto di bilancio) sono stati conclusi in un contesto intergovernativo esterno ai trattati;

X.  considerando che il fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF) e il MES sono accordi di diritto internazionale conclusi dagli Stati membri la cui moneta è l'euro;

Y.  considerando che si devono assumere le iniziative necessarie, in conformità del TUE e del TFUE, per incorporare nel quadro giuridico dell'Unione il contenuto del TSCG – concluso in un contesto di diritto internazionale da tutti gli Stati membri ad eccezione del Regno Unito e della Repubblica Ceca – entro al massimo cinque anni dalla sua data di entrata in vigore, sulla base di una valutazione dell'esperienza maturata in sede di sua attuazione;

Z.  considerando che il Patto euro plus, la strategia Europa 2020 e il Patto per la crescita e l'occupazione dovrebbero essere integrati nel diritto dell'Unione e aprire la strada all'introduzione di un codice di convergenza per le economie degli Stati membri;

AA.  considerando che gli accordi internazionali esterni al quadro giuridico dell'UE che mirano a realizzare gli obiettivi dei trattati sono stati utilizzati come strumento di assoluta ultima ratio per l'integrazione differenziata, prevedendo l'obbligo di integrare nei trattati il loro contenuto;

AB.  considerando che l'istituzione dell'UEM ha rappresentato un salto di qualità nell'integrazione, definendo un modello di governance a più livelli che interessa sia le istituzioni che le procedure;

AC.  considerando che uno Stato membro beneficia, se lo desidera, di una deroga permanente rispetto all'adozione dell'euro (protocollo n. 15) e un altro gode di un'esenzione costituzionale (protocollo n. 16);

AD.  considerando che, nel settore della politica monetaria, le disposizioni concernenti la BCE prevedono una differenziazione nella struttura istituzionale, con il consiglio direttivo, principale organo decisionale, composto di membri provenienti soltanto dagli Stati membri la cui moneta è l'euro, e il consiglio generale, che comprende anche gli Stati membri che non hanno adottato l'euro, così come nella struttura finanziaria, dal momento che le banche centrali nazionali di tutti gli Stati membri sono sottoscrittrici del capitale della BCE (articolo 28, paragrafo 28.1, dello Statuto della BCE), ma soltanto le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro versano la quota del capitale della BCE da esse sottoscritta (articolo 48, paragrafo 48.1, dello Statuto della BCE);

AE.  considerando che l'articolo 127, paragrafo 6, del TFUE dà al Consiglio la facoltà di affidare alla BCE compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie, escluse le imprese di assicurazione, ed è stato utilizzato come base giuridica per il regolamento che istituisce il meccanismo di vigilanza unico (SSM - Single Supervisory Mechanism) per la zona euro e prevede la partecipazione volontaria degli Stati membri che non hanno adottato l'euro stabilendo una stretta collaborazione con la BCE;

AF.  considerando che l'articolo 139 del TFUE esenta gli Stati membri con deroga dall'applicazione di specifiche disposizioni dei trattati e li esclude dai relativi diritti di voto;

AG.  considerando che gli articoli 136 e 138 del TFUE prevedono una modalità specifica per l'adozione delle misure applicabili agli Stati membri la cui moneta è l'euro, con il voto in seno al Consiglio limitato ai rappresentanti di quegli Stati membri e, ove richiesto dalla procedura, una votazione di tutto il Parlamento europeo;

AH.  considerando che l'articolo 136 del TFUE è già stato utilizzato in combinato disposto con l'articolo 121, paragrafo 6, per l'adozione di regolamenti;

AI.  considerando che, nel settore della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dello spazio, l'articolo 184 del TFUE prevede programmi complementari al programma quadro pluriennale che possono vedere la partecipazione soltanto di alcuni Stati membri, i quali ne assicurano il finanziamento, fatta salva un'eventuale partecipazione dell'Unione, ma che sono adottati secondo la procedura legislativa ordinaria che coinvolge l'intero Consiglio e l'intero Parlamento europeo, fatto salvo l'accordo degli Stati membri interessati da detti programmi complementari;

AJ.  considerando che, ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, il principio dell'universalità del bilancio non impedisce a un gruppo di Stati membri di destinare un contributo finanziario al bilancio dell'UE o un'entrata specifica a una spesa determinata, come già avviene, ad esempio, per il reattore ad alto flusso di cui alla decisione 2012/709/Euratom;

AK.  considerando che l'articolo 137 del TFUE e il protocollo 14 istituiscono l'Eurogruppo quale organo informale;

AL.  considerando che il corretto funzionamento dell'UEM richiede la totale e rapida attuazione delle misure già convenute nell'ambito del quadro rafforzato di governance economica, come ad esempio la versione rafforzata del Patto di stabilità e crescita (PSC) e il semestre europeo, integrati da politiche di stimolo della crescita;

AM.  considerando che un'UEM approfondita richiede maggiori competenze, risorse finanziarie e responsabilità democratica, e che la sua istituzione dovrebbe seguire un approccio in due fasi, basato in primo luogo sullo sfruttamento immediato e pieno delle potenzialità dei trattati vigenti e in secondo luogo su una loro modifica, da definire mediante una Convenzione;

AN.  considerando che, per essere efficace, legittima e democratica, la governance dell'UEM deve essere basata sul quadro istituzionale e giuridico dell'Unione;

AO.  considerando che la legittimità e la responsabilità democratiche devono essere garantite al livello al quale vengono adottate le decisioni;

AP.  considerando che l'UEM è stabilita dall'Unione, i cui cittadini sono direttamente rappresentati, a livello di Unione, dal Parlamento europeo;

A. PRINCIPI

1.  ribadisce la propria richiesta di un'autentica UEM che aumenti le competenze dell'Unione, in particolare nel campo della politica economica, e rafforzi la sua capacità di bilancio nonché il ruolo e la responsabilità democratica della Commissione e le prerogative del Parlamento;

2.  è del parere che tale maggiore capacità di bilancio debba fondarsi su specifiche risorse proprie (tra cui un'imposta sulle transazioni finanziarie) e debba sostenere, nel quadro del bilancio dell'Unione, la crescita e la coesione sociale, cercando di porre rimedio agli squilibri, alle divergenze strutturali e alle emergenze finanziarie che sono direttamente connesse all'unione monetaria, senza compromettere le sue funzioni tradizionali di finanziamento delle politiche comuni;

3.  accoglie favorevolmente il «piano» della Commissione; invita la Commissione a presentare quanto prima proposte legislative, secondo la procedura di codecisione ove ciò sia giuridicamente possibile, per procedere senza indugio all'attuazione del piano stesso, il che significa, in particolare, rafforzare ulteriormente il coordinamento di bilancio, estendere il coordinamento delle politiche in materia di fiscalità e di occupazione e creare una vera capacità fiscale autonoma dell'UEM per sostenere l'attuazione delle scelte politiche; sottolinea che alcuni di questi elementi richiederanno modifiche dei trattati;

4.  ritiene che occorrano interventi rapidi in ciascuno dei quattro elementi costitutivi presenti nella relazione dal titolo: «Verso un'autentica Unione economica e monetaria», presentata dai Presidenti Van Rompuy, Juncker, Barroso e Draghi, e in particolare:
   a) un quadro finanziario integrato per garantire la stabilità finanziaria, soprattutto nella zona euro, e ridurre al minimo il costo dei fallimenti delle banche per i cittadini europei; un quadro di questo tipo innalza al livello europeo la responsabilità per la vigilanza e offre meccanismi comuni per la risoluzione delle crisi bancarie e la garanzia dei depositi dei clienti;
   b) un quadro integrato di politica economica, dotato di meccanismi sufficienti a garantire che siano in atto politiche nazionali ed europee in grado di promuovere la crescita sostenibile, l'occupazione e la competitività, nonché compatibili con il buon funzionamento dell'UEM;
   c) la garanzia della necessaria legittimità e responsabilità democratica del processo decisionale nel quadro dell'UEM, sulla base dell'esercizio congiunto della sovranità in ordine alle politiche comuni e alla solidarietà;
5.  è del parere che una migliore e più chiara ripartizione delle competenze e delle risorse tra l'UE e gli Stati membri possa e debba andare di pari passo, a livello parlamentare, con una maggiore assunzione di responsabilità e un accresciuto obbligo di rispondere del proprio operato per quanto riguarda le competenze nazionali;

6.  ribadisce che, per essere realmente legittima e democratica, la governance di un'autentica UEM deve essere collocata all'interno del quadro istituzionale dell'Unione;

7.  ritiene che la differenziazione sia uno strumento utile e appropriato per promuovere un'integrazione più profonda, che, nella misura in cui salvaguardi l'integrità dell'UE, può rivelarsi essenziale per realizzare un'autentica UEM all'interno dell'Unione;

8.  sottolinea che le procedure d'integrazione differenziata esistenti nel quadro dei trattati consentono di compiere un primo passo nella creazione di un'autentica UEM, pienamente coerente con le esigenze di maggiore responsabilità democratica, maggiori risorse finanziarie e migliore capacità decisionale, e invita tutte le istituzioni a procedere rapidamente, massimizzando le possibilità offerte dai trattati vigenti e dai loro elementi di flessibilità, e nel contempo a prepararsi per le necessarie modifiche dei trattati al fine di garantire certezza del diritto e legittimità democratica; ribadisce che va esclusa l'opzione di un nuovo accordo intergovernativo;

9.  sottolinea che le modifiche dei trattati necessarie per il completamento di un'autentica UEM e l'istituzione di un'Unione di cittadini e di Stati potranno basarsi sugli strumenti, le procedure, le prassi e la filosofia esistenti in materia di integrazione differenziata, migliorandone l'efficacia e la coerenza, e conferma che si avvarrà pienamente della sua prerogativa di sottoporre al Consiglio proposte di modifica dei trattati ̶ che dovranno successivamente essere esaminate da una Convenzione ̶ per completare il quadro di un'autentica UEM;

10.  ricorda che il dibattito sulla governance a più livelli («multi-tier») non coincide con la questione della governance multilivello («multi-level»), la quale si riferisce all'equilibrio dei poteri e alla partecipazione delle autorità nazionali, regionali e locali;

11.  sottolinea che, per essere coerente con la sua natura di mezzo atto a promuovere l'integrazione, salvaguardare l'unità dell'UE e garantire il rispetto sostanziale del principio di uguaglianza, la differenziazione deve rimanere aperta e puntare a includere alla fine tutti gli Stati membri;

12.  sottolinea che, per uno sviluppo positivo dell'UE, è necessario un equilibrio tra politica occupazionale e politica economica a norma degli articoli 121 e 148 del TFUE;

B.  PROCEDURE

13.  è del parere che la differenziazione dovrebbe preferibilmente avvenire, ove possibile, nell'ambito di un atto giuridico destinato a tutti gli Stati membri, per mezzo di deroghe e clausole di salvaguardia, anziché escludere a priori alcuni Stati membri dal campo di applicazione territoriale di un atto giuridico; sottolinea tuttavia che un numero elevato di deroghe e clausole di salvaguardia compromette l'unità dell'UE e la coerenza ed efficacia del suo quadro giuridico;

14.  è dell'avviso che il coordinamento delle politiche economiche, occupazionali e sociali appartenga alla categoria delle competenze concorrenti, che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del TFUE, comprende tutti i settori che non sono inclusi negli elenchi esaustivi delle competenze esclusive o di sostegno;

15.  è del parere che, di conseguenza, la specificità delle misure adottate a norma dell'articolo 136 del TFUE non si riferisca soltanto al fatto che tali misure sono specifiche per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, ma implichi altresì che esse possano avere maggiore forza vincolante, e ritiene che l'articolo 136 del TFUE consenta al Consiglio, su raccomandazione della Commissione e con il voto dei soli Stati membri la cui moneta è l'euro, di adottare orientamenti di politica economica vincolanti per i paesi della zona euro nel quadro del semestre europeo;

16.  sottolinea che, quando alcuni Stati membri intendono non partecipare all'adozione di un atto giuridico nel campo delle competenze non esclusive dell'Unione, si dovrebbe instaurare una cooperazione rafforzata secondo le pertinenti disposizioni del trattato, anziché concludere accordi internazionali esterni alla cornice dell'ordinamento giuridico dell'UE;

17.  ritiene che l'articolo 352 del TFUE, che autorizza il Consiglio ad adottare disposizioni appropriate per realizzare uno degli obiettivi dei trattati qualora questi ultimi non abbiano previsto i poteri di azione richiesti a tal fine, possa essere utilizzato in combinato disposto con l'articolo 20 del TUE, permettendo in tal modo l'attivazione della clausola di flessibilità, ove non sia possibile raggiungere un consenso unanime in Consiglio mediante il meccanismo della cooperazione rafforzata;

18.  invita gli Stati membri, nei casi in cui esista fra loro una divergenza di indirizzo politico che impedisce di compiere progressi, a estendere il principio della cooperazione rafforzata alle politiche sociali e occupazionali;

19.  ritiene che l'inclusione nel bilancio dell'UE delle spese derivanti dall'attuazione della cooperazione rafforzata, come altre entrate o come risorsa propria specifica, sia necessaria al fine di garantire il rispetto dei principi del diritto dell'UE in materia di bilancio e di salvaguardare la posizione centrale del Parlamento europeo quale autorità di bilancio;

20.  chiede il ricorso sistematico all'articolo 333, paragrafo 2, del TFUE quando viene instaurata una cooperazione rafforzata in un settore coperto da una competenza non esclusiva dell'Unione in cui è prevista una procedura legislativa speciale, e invita il Consiglio ad adottare, mediante voto unanime degli Stati membri partecipanti, una decisione che stabilisca che, ai fini della cooperazione rafforzata, essi intendono deliberare secondo la procedura legislativa ordinaria;

21.  chiede, ove possibile, il ricorso sistematico alla clausola passerella di cui all'articolo 48, paragrafo 7, del TUE nelle procedure diverse dalla cooperazione rafforzata al fine di rafforzare la legittimità democratica e l'efficacia della governance dell'UEM;

22.  ritiene che, quando non è possibile ricorrere alla clausola passerella, per esempio nel caso dell'adozione degli orientamenti di politica economica e in materia di occupazione o dell'analisi annuale della crescita, andrebbe pienamente esperita la possibilità di concludere accordi interistituzionali di natura vincolante;

23.  rammenta che lo scopo dell'articolo 48 del TUE è anche di garantire la legittimità democratica di ogni modifica dei trattati grazie al requisito del coinvolgimento obbligatorio del Parlamento europeo nella procedura di modifica e dei parlamenti nazionali nella successiva procedura di ratifica;

24.  non è d'accordo con l'uso del termine «patti contrattuali» e incoraggia a cercare modi migliori per collegare formalmente i fondi messi a disposizione nel quadro dello strumento di competitività e convergenza (CCI) e le riforme strutturali, e ribadisce che la mancanza di competenze e di poteri dell'Unione può essere superata, ove necessario, ricorrendo alle procedure appropriate stabilite nei trattati o, in assenza di un'idonea base giuridica, modificando i trattati;

C.  DEMOCRAZIA E ISTITUZIONI

25.  rammenta che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del TUE, l'UEM è istituita dall'Unione e il suo funzionamento dev'essere fondato sulla democrazia rappresentativa;

26.  sottolinea che il Parlamento europeo è l'unica istituzione dell'UE in cui i cittadini sono direttamente rappresentati a livello di Unione ed è l'organo parlamentare dell'UEM, e che il suo appropriato coinvolgimento è essenziale per garantire la legittimità democratica e il funzionamento dell'UEM ed è un presupposto indispensabile per qualsiasi ulteriore passo avanti verso l'unione bancaria, l'unione di bilancio e l'unione economica;

27.  sottolinea che una legittimità e una responsabilità autentiche devono essere garantite a livello nazionale e unionale, rispettivamente dai parlamenti nazionali e dal Parlamento europeo; rammenta il principio enunciato nelle conclusioni del Consiglio europeo del dicembre 2012, secondo cui «in tutto il processo l'obiettivo generale resta quello di assicurare la legittimità e la responsabilità democratiche al livello in cui sono prese e attuate le decisioni»;

28.  si rammarica pertanto della mancanza di controllo parlamentare della troika, del FESF e del MES;

29.  ritiene che qualunque differenziazione formale dei diritti di partecipazione parlamentare in relazione all'origine dei membri del Parlamento europeo costituisca una discriminazione fondata sulla nazionalità, il cui divieto è uno dei principi fondanti dell'Unione europea, e violi il principio di uguaglianza dei cittadini dell'Unione sancito dall'articolo 9 del trattato UE;

30.  ritiene che, nel caso delle misure adottate a norma dell'articolo 136 del TFUE o dell'instaurazione di una cooperazione rafforzata, l'asimmetria derivante dalla partecipazione, da un lato, in seno al Consiglio, dei rappresentanti degli Stati membri la cui moneta è l'euro (o dei rappresentanti dei paesi partecipanti) e, dall'altro, del Parlamento europeo e della Commissione in quanto rappresentanti di tutti i cittadini dell'Unione e promotori del suo interesse generale, sia pienamente coerente con i principi della differenziazione e che non riduca ma, al contrario, aumenti la legittimità di tali misure;

31.  sottolinea che il regolamento del Parlamento europeo offre un margine di manovra sufficiente per organizzare forme specifiche di differenziazione sulla base di un accordo politico tra i gruppi politici e al loro interno, al fine di assicurare un adeguato controllo dell'UEM, ricorda che l'articolo 3, paragrafo 4, del TUE, afferma che «l'Unione istituisce un'unione economica e monetaria la cui moneta è l'euro», e che il protocollo n. 14 sull'Eurogruppo fa riferimento alla «necessità di prevedere disposizioni particolari per un dialogo rafforzato tra gli Stati membri la cui moneta è l'euro, in attesa che l'euro diventi la moneta di tutti gli Stati membri dell'Unione»; osserva che, qualora tale situazione che si suppone transitoria dovesse protrarsi, occorrerà prendere in considerazione in seno al Parlamento un appropriato meccanismo di rendicontazione per l'attuale zona euro e per gli Stati membri che si sono impegnati a farne parte;

32.  considera importante intensificare la cooperazione con i parlamenti nazionali, sulla base dell'articolo 9 del protocollo n. 1 allegato ai trattati, e accoglie con favore l'accordo sull'istituzione di una conferenza interparlamentare per discutere le politiche di bilancio ed economiche; sottolinea tuttavia che tale cooperazione non va vista nel senso della creazione di un nuovo organo parlamentare congiunto, che sarebbe tanto inefficace quanto illegittimo dal punto di vista democratico e costituzionale, e riafferma che nulla può sostituirsi al rafforzamento formale della piena legittimità del Parlamento, quale organo parlamentare a livello di Unione, ai fini del potenziamento della governance democratica dell'UEM;

33.  sottolinea che il Vertice euro e l'Eurogruppo sono organismi informali di discussione e non istituzioni per l'adozione di decisioni riguardo alla governance dell'Unione economica e monetaria;

34.  sottolinea il ruolo centrale della Commissione nella governance dell'UEM, quale confermato anche dal patto di bilancio e dai trattati MES, per garantire l'ordinamento giuridico dei trattati UE e servire l'interesse comune dell'Unione nel suo complesso;

D.  INTEGRAZIONE DIFFERENZIATA NELL'AMBITO DEI TRATTATI VIGENTI: VERSO UN'AUTENTICA UEM

35.  ritiene che per tutte le misure intese a rafforzare l'UEM si debba ricorrere al metodo comunitario; ricorda l'articolo 16 del trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'unione economica e monetaria (TSCG), secondo il quale entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del trattato stesso, sulla base di una valutazione dell'esperienza maturata in sede di sua attuazione, si dovranno assumere, in conformità del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le iniziative necessarie al fine di incorporare il contenuto del trattato in questione nel quadro giuridico dell'Unione europea;

36.  sottolinea che gli Stati membri la cui moneta è l'euro e quelli impegnati ad adottarlo devono raddoppiare gli sforzi per rafforzare la stabilità e l'osservanza del trattato, nonché per accrescere la competitività, l'efficienza, la trasparenza e la responsabilità democratica; ricorda che l'euro è la moneta dell'Unione europea e che si presume che tutti gli Stati membri, ad eccezione di quelli con deroga, adottino l'euro a tempo debito;

37.  osserva che, per alleviare la crisi e rispondere alle carenze strutturali dell'architettura dell'unione economica e monetaria, i governi nazionali e le istituzioni europee hanno attuato una vasta gamma di misure intese a salvaguardare la stabilità finanziaria e a migliorare la governance economica; rileva che tali decisioni, quali talune disposizioni del «six-pack» e la creazione del meccanismo europeo di stabilità (MES), interessano soltanto gli Stati membri della zona euro;

38.  si compiace dell'istituzione di un meccanismo di vigilanza unico (SSM) che interessa la zona euro ed è aperto a tutti gli altri Stati membri dell'UE; sottolinea che la creazione di un meccanismo unico di risoluzione delle crisi delle banche costituisce una tappa indispensabile per la realizzazione di una vera unione bancaria; ritiene che per superare le carenze strutturali inerenti all'unione economica e monetaria e per contrastare in modo efficace il dilagare dell'azzardo (o rischio) morale, l'«Unione bancaria» cui si tende debba basarsi sulla precedente riforma del settore dei servizi finanziari dell'Unione, nonché sulla governance economica rafforzata, in particolare nella zona euro, e sul nuovo quadro di bilancio del semestre europeo, al fine di garantire una maggiore resilienza e competitività del settore bancario dell'Unione, una maggiore fiducia in esso, e riserve di capitale più consistenti onde evitare che i bilanci pubblici degli Stati membri debbano sostenere in futuro i costi dei salvataggi delle banche;

39.  è estremamente preoccupato per i ritardi nell'istituzione dell'unione bancaria e nella definizione delle modalità pratiche di ricapitalizzazione diretta delle banche da parte del MES; esprime apprensione, in particolare, per la frammentazione che tuttora caratterizza il sistema bancario dell'UE; pone l'accento sul fatto che un'unione bancaria solida e ambiziosa rappresenta una componente fondamentale di un'unione economica e monetaria autentica e più profonda nonché una strategia chiave su cui il Parlamento insiste da oltre tre anni, in particolare da quando ha adottato le sue posizioni sul regolamento concernente l'Autorità bancaria europea;

40.  ritiene che la disposizione del regolamento sull'SSM che richiede l'approvazione del Parlamento europeo per la nomina del presidente e del vicepresidente del consiglio di vigilanza costituisca un precedente importante per un ruolo rafforzato del PE in una governance dell'UEM basata sulla differenziazione;

41.  sostiene i nuovi strumenti di solidarietà, come lo «strumento di convergenza e di competitività» (CCI); ritiene che il concetto alla base di detto strumento possa rafforzare la titolarità e l'efficacia della politica economica; sottolinea che tali strumenti devono essere elaborati in maniera tale da evitare ogni incertezza giuridica e un aggravamento del deficit democratico dell'Unione;

42.  invita la Commissione a presentare, nell'ambito del semestre europeo, una proposta per l'adozione di un codice di convergenza basato sulla strategia Europa 2020 e che introduca un forte pilastro sociale; insiste sulla necessità che i programmi nazionali di attuazione garantiscano che il codice di convergenza sia attuato da tutti gli Stati membri, con il sostegno di un meccanismo basato su incentivi;

43.  sottolinea che un meccanismo di incentivi rafforzerebbe la natura vincolante del coordinamento delle politiche economiche;

44.  fa presente che la creazione di un meccanismo di applicazione basato su incentivi e volto ad accrescere la solidarietà, la coesione e la competitività deve essere accompagnata da ulteriori livelli di coordinamento delle politiche economiche, come affermato nella dichiarazione della Commissione che accompagna il «two-pack», onde rispettare il principio secondo cui «i passi verso una maggiore responsabilità e un'accresciuta disciplina economica vanno associati ad una maggiore solidarietà»;

45.  sottolinea che i meccanismi di coordinamento ex ante, nonché gli strumenti di convergenza e di competitività, dovrebbero applicarsi a tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro, con la possibilità per gli altri Stati membri di aderirvi su base permanente; invita la Commissione a prevedere la convalida obbligatoria da parte dei parlamenti nazionali nelle prossime proposte legislative e a garantire un maggiore coinvolgimento delle parti sociali nel coordinamento economico;

46.  è del parere che un'eventuale proposta relativa a un nuovo strumento di convergenza e di competitività debba essere basata sulla condizionalità, la solidarietà e la convergenza; ritiene che un simile strumento debba essere lanciato soltanto dopo che, sulla base di una valutazione della coerenza tra il codice di convergenza e i piani di attuazione nazionali, si siano rilevati squilibri sociali e sia emersa la necessità di grandi riforme strutturali a lungo termine per la crescita sostenibile, con l'opportuno coinvolgimento formale del Parlamento europeo, del Consiglio e dei parlamenti nazionali;

47.  ritiene che lo strumento di convergenza e di competitività debba veicolare una maggiore capacità di bilancio ed essere orientato a un sostegno condizionale alle riforme strutturali, allo scopo di potenziare la competitività, la crescita e la coesione sociale, di garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e una convergenza duratura dei risultati economici degli Stati membri, nonché di cercare di eliminare gli squilibri e le divergenze strutturali; è del parere che gli strumenti in questione rappresentino dei mattoni della costruzione di un'autentica capacità fiscale;

48.  considera l'istituzione di questo strumento una fase iniziale del rafforzamento della capacità fiscale dell'UEM, e sottolinea che le risorse finanziarie dello strumento di convergenza e di competitività devono essere parte integrante del bilancio dell'UE, ma al di fuori dei massimali del QFP, in modo da rispettare i trattati e il diritto dell'Unione europea e garantire che il Parlamento europeo sia pienamente coinvolto come autorità di bilancio, tra l'altro autorizzando l'adozione caso per caso dei pertinenti stanziamenti di bilancio;

49.  chiede l'inclusione di una nuova risorsa propria finanziata da contributi erogati dagli Stati membri che partecipano allo strumento di convergenza e di competitività, in virtù di una modifica della decisione sulle risorse proprie e destinando specificamente le entrate derivanti da questa nuova risorsa propria alle spese dello strumento, e chiede una modifica delle decisioni sulle risorse proprie o, qualora non fosse possibile, l'utilizzo del gettito dell'imposta sulle transazioni finanziarie, come «altre entrate», per compensare tali contributi diretti;

50.  insiste affinché in occasione del Consiglio europeo di primavera il Presidente del Parlamento presenti i punti di vista dell'istituzione sull'analisi annuale della crescita; è del parere che sia opportuno negoziare un accordo interistituzionale per associare il Parlamento europeo all'approvazione dell'analisi annuale della crescita e degli orientamenti per le politiche economiche e l'occupazione.

51.  rinnova il suo invito a rafforzare la dimensione sociale dell'UEM, ribadendo nel contempo che la politica dell'occupazione e la politica sociale sono politiche dell'Unione;

52.  ribadisce che, in base ai trattati, nella definizione e attuazione delle politiche e azioni dell'Unione occorre tener conto della promozione di un elevato livello di occupazione e della garanzia di un'adeguata protezione sociale; chiede che si stabiliscano parametri di riferimento occupazionali e sociali complementari agli indicatori fiscali e macroeconomici, nonché relazioni sullo stato di avanzamento delle riforme strutturali, al fine di garantire un livello adeguato ed efficace di investimenti sociali e assicurare quindi la sostenibilità di un'Unione europea sociale in una prospettiva di lungo termine;

53.  si compiace del fatto che il 2 luglio 2013 la Commissione, facendo seguito agli accordi relativi al two-pack, abbia istituito un gruppo di esperti, presieduto da Gertrude Trumpel-Gugerell, incaricato di valutare in modo approfondito le principali caratteristiche di un possibile fondo di rimborso del debito e degli eurotitoli, quali, nel caso, le disposizioni giuridiche, l'architettura finanziaria e i quadri di bilancio complementari, e intende prendere posizione su tali questioni dopo che sarà stata presentata la relazione del gruppo di esperti;

54.  ritiene che le attività del FESF/MES e di ogni analoga struttura futura debbano essere regolarmente soggette alla vigilanza e al controllo democratico del Parlamento europeo; ritiene che il MES debba essere pienamente integrato nel quadro normativo dell'Unione;

55.  osserva che la troika non è esonerata tuttavia dall'obbligo di una corretta rendicontazione; è del parere che la Commissione debba riferire regolarmente al Parlamento europeo per conto della la troika, tramite relazioni periodiche; ricorda che la partecipazione dell'UE al sistema della «troika» dovrebbe essere soggetta al controllo democratico del Parlamento e all'obbligo di rendergli conto;

E.  INTEGRAZIONE DIFFERENZIATA E MODIFICHE DEI TRATTATI

56.  ritiene che qualsiasi futura modifica dei trattati debba confermare l'integrazione differenziata come strumento per raggiungere un'ulteriore integrazione salvaguardando al contempo l'unità dell'Unione;

57.  è del parere che una futura modifica dei trattati potrebbe introdurre un nuovo livello di adesione associata, che comporti un'integrazione parziale in determinate politiche settoriali dell'Unione, come mezzo per rafforzare la Politica europea di vicinato;

58.  ritiene che una futura modifica dei trattati dovrebbe riconoscere il Vertice euro quale formazione informale del Consiglio europeo, come prevede il titolo V del TSCG;

59.  suggerisce di fare dell'Eurogruppo una formazione informale del Consiglio «Economia e finanza» (ECOFIN);

60.  chiede che il Commissario per gli Affari economici e finanziari sia un ministro del Tesoro e sia un Vicepresidente permanente della Commissione;

61.  chiede che, con limitate eccezioni, le procedure di voto in seno al Consiglio che richiedono l'unanimità siano sostituite da procedure a maggioranza qualificata, e che le procedure legislative speciali esistenti siano convertite in procedure legislative ordinarie;

62.  chiede l'introduzione di una base giuridica per l'istituzione di agenzie dell'Unione che possano svolgere specifiche funzioni esecutive e di attuazione conferite loro dal Parlamento europeo e dal Consiglio secondo la procedura legislativa ordinaria;

63.  considera il voto a maggioranza qualificata inversa nell'ambito del patto di bilancio più una dichiarazione politica che uno strumento decisionale effettivo, e chiede pertanto che tale procedura di voto sia integrata nei trattati, in particolare negli articoli 121, 126 e 136, in modo che le proposte o raccomandazioni presentate dalla Commissione possano entrare in vigore, in assenza di obiezioni da parte del Parlamento o del Consiglio, entro un termine predeterminato, al fine di garantire certezza giuridica a tutti gli effetti;

64.  chiede la modifica dell'articolo 136 del TFUE al fine di aprire il suo campo di applicazione alla partecipazione volontaria degli Stati membri la cui moneta non è l'euro, prevedendo pieno diritto di voto in linea con la procedura di cooperazione rafforzata, e chiede l'abbandono delle restrizioni di cui all'articolo 136 del TFUE e la riqualificazione di questo articolo trasformandolo in una clausola generale per l'adozione di atti giuridici concernenti il coordinamento e la definizione di norme minime giuridicamente vincolanti in materia di politica economica, occupazionale e sociale;

65.  chiede l'estensione dell'applicabilità della base giuridica dell'articolo 127, paragrafo 6, del TFUE a tutte le istituzioni finanziarie, comprese le imprese di assicurazione stabilite nel mercato interno;

66.  chiede la partecipazione del Parlamento alla procedura di nomina del presidente, del vicepresidente e degli altri membri del comitato esecutivo della BCE, di cui all'articolo 283 del TFUE, nel senso di rendere necessaria l'approvazione del Parlamento europeo per le raccomandazioni del Consiglio;

67.  invita la prossima Convenzione a esaminare la possibilità di introdurre una procedura legislativa speciale che richieda i quattro quinti dei voti in Consiglio e la maggioranza dei membri che compongono il Parlamento per l'adozione del regolamento che fissa il quadro finanziario pluriennale, nell'ambito dell'articolo 312 del TFUE;

68.  invita la prossima Convenzione a esaminare la possibilità di introdurre una procedura legislativa speciale che richieda i quattro quinti dei voti in Consiglio e la maggioranza dei membri che compongono il Parlamento per l'adozione della decisione sulle risorse proprie, nell'ambito dell'articolo 311, terzo comma, del TFUE;

69.  invita la prossima Convenzione a esaminare la possibilità che gli Stati membri la cui moneta è l'euro e tutti gli Stati membri che intendono partecipare a nuove politiche comuni prevedano risorse proprie specifiche nel quadro del bilancio dell'UE;

70.  è del parere che le risorse finanziari delle agenzie dell'Unione dovrebbero essere parte integrante del bilancio dell'Unione;

71.  chiede che per le modifiche dei trattati sia necessaria l'approvazione del Parlamento europeo alla maggioranza dei due terzi dei membri che lo compongono;

72.  insiste affinché la futura Convenzione goda della massima legittimità democratica possibile, anche attraverso il coinvolgimento delle parti sociali, della società civile e degli altri portatori di interessi, prenda le sue decisioni in plenaria secondo regole pienamente democratiche, disponga di tempo sufficiente per deliberazioni serie e approfondite e operi in piena trasparenza, e chiede che tutte le sue riunioni siano aperte al pubblico;

73.  auspica l'estensione della clausola passerella di cui all'articolo 48, paragrafo 7, del TUE ai trattati nel loro complesso;

°
° °
74. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al Presidente del Consiglio europeo.
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Ciao a tutti

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Messaggio Da Erasmus Sab Dic 21, 2013 4:40 am

UP!
E' un peccato che nessuno commenti la Risoluzione del PE che ho trascritto qui sopra!
Il concetto-guida per la sua comprensione è chiaro: con i trattati nasce l'Unione degli stati, che è il contrario dell'insieme di stati separati e rivali. 

Occhio quindi a certe mosse del Consiglio! 
No alla supremazia dei governi che, governando stati di peso maggiore, non lavorano per il bene comune.
No al muoversi separato (e con comportamenti di uno stato in contrasto con quelli di un altro), ignorando la solidarietà ed il principio di "sussidiarietà"

Globalmente, se letta con attenzione, la Risoluzione è progressista e di condanna dei contegno dei governi nazionali da "Cicero pro domo sua".

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