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Rifiuta le cure a una donna che ha avuto un aborto spontaneo. Licenziato il medico obiettore

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Messaggio Da Verci Ven Nov 23, 2018 1:58 pm

Napoli,nega l'intervento d'urgenza in ospedale. La donna aveva rischiato di morire.


NAPOLI - Medico obiettore licenziato dalla Asl. In tronco, per omissione di assistenza. A rischiare la vita è stata una donna incinta, alla 18esima settimana di gravidanza. Il camice bianco è uno specialista ginecologo, così contrario all’interruzione volontaria di gravidanza da spingersi fino al rifiuto di prestare soccorso a una paziente in gravi condizioni.

È accaduto a Giugliano in Campania, nel popoloso hinterland partenopeo. Sono le 2,45 della notte tra il 30 giugno e il primo luglio scorsi, quando Maria (nome di fantasia) approda al pronto soccorso dell’ospedale San Giuliano. Di turno di guardia per il reparto di Ostetricia e Ginecologia c’è il dottor G.D.C. La donna sta male, lo capiscono subito l’infermiera e l’ostetrica che la accolgono. Chiamano il medico, lo avvertono della paziente appena arrivata, lui fa spallucce. Ricorda a entrambe di essere obiettore e quindi di non poter intervenire. A nulla valgono le insistenze di chi gli rappresenta urgenza e gravità della situazione.

Si gioca tutto sul filo dei minuti. Alle 3,12 Fatima Sorrentino, l’ostetrica, telefona a un altro medico, Crescenzo Pezone. Lui non è di turno e nemmeno reperibile, spiega da casa, ribadendo che il collega già presente in ospedale è obbligato ad assistere la paziente. L’ostetrica ci riprova, ma riceve un altro rifiuto: «Il caso non è di mia competenza. Chiamate Pezone». E a questo punto Pezone si infila in macchina e raggiunge l’ospedale. Arriva in un baleno. Gli basta poco per inquadrare lo stato clinico di Maria. Non può aspettare altro tempo. E così interviene al posto del collega. Ed è ancora Pezone che dopo qualche giorno scrive ai vertici della Asl Napoli 2 Nord da cui dipende il presidio ospedaliero.

Fa il resoconto di una notte che poteva finire in tragedia. Dalla sua relazione si legge che la donna era «in travaglio. E di questa circostanza l’ostetrica aveva informato il dottor D.C. Pertanto, mi precipitavo in ospedale (impiegando meno di dieci minuti)». Poi entra nel dettaglio Pezone. Descrive la patologia acuta di Maria: «Mi resi conto che avendo già espulso il feto privo di attività cardiaca, doveva subito essere trasferita in sala parto. Chiamato l’anestesista di guardia, il dottor Ciccarelli, in anestesia generale procedevo….». È la cronistoria, precisa il medico nella relazione «che ritengo di dover riferire a chi di dovere». 

E in questo caso, la risposta della Asl è stata dura. Prima è stata istruita la commissione di disciplina che, dopo aver sentito le testimonianze, sia del personale ospedaliero di turno quella notte sia dello stesso dottor D.C, decide per la sanzione. La più severa, il licenziamento senza preavviso che viene immediatamente proposto al direttore generale dell’Asl, Antonio D’amore. Il manager la fa sua e la delibera diventa operativa. Così chiude il caso Virginia Scafarto, direttrice sanitaria dell’Azienda: «La giustificazione addotta dallo specialista di guardia inadempiente non è stata ritenuta valida. Voleva far intendere che infermiera e ostetrica non lo avessero avvertito. Insomma che loro avevano mentito e lui diceva il vero. E questo non è risultato dall’indagine». Tra l’altro, secondo la ricostruzione della storia clinica emerge che l’aborto farmacologico era già in fase avanzata e che quindi il ginecologo non avrebbe potuto appellarsi all’obiezione. Sarebbe bastato occuparsi dell’emergenza. 

Commenta Silvana Agatone, ginecologa romana e presidente della Laiga (Libera associazione italiana ginecologi per applicazione della legge 194): «L’obiezione di coscienza esenta dal compiere atti che inducono l’aborto, ma non esonera dal dovere di legge di prestare assistenza». 

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Messaggio Da tessa Ven Nov 23, 2018 8:13 pm

E ma Verci, non è esatto ciò che hai scritto, nessuno rifiuta le cure ad una donna che ha un aborto spontaneo (La Repubblica ha scritto così, ma non è vero), si trattava di un aborto farmacologico, per alcuni definito "terapeutico", chissà perchè...
Questa signora si trovava alla 18 esima settimana di gravidanza e decide di interromperla, la legge non lo vieta e con le comari si uniscono e vanno in varie farmacie a rimediare la Ru 486, e siccome si puo' usare in Italia solo fino alla 7 settimana, chissà quante pillole avrà preso, contiene un antiprogestinico il mifepristone, che distacca il feto dall'utero, poi, dopo 48 ore, in genere si danno prostaglandine per favorire contrazione uterine se il feto non è stato espulso del tutto.  Figuriamoci, era fuori tempo per la RU 486, doveva fare tutta la trafila per l'aborto chirurgico in ospedale, quindi ha preso chissa' quante pillole di RU 486 ( io la vedo cosi') , così come un tempo le donne si riempivasno di decotti di prezzemolo e si rotolavano per le scale cercando di abortire. Chissà che è successo veramente in quell'hinterland napoletano. Il feto è morto e stava per morire anche lei, certo che il ginecologo presente doveva soccorrerla anche se era obiettore, un medico deve soccorrere delinquenti, mafiosi , tutti, e poi ci penserà la legge. L'idiozia umana non ha limiti, ora è stato licenziato, forse l'Ordine dei Medici lo radierà, ma là si conoscono tutti, lo sospenderanno per un po' di tempo, e basta.
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Messaggio Da Verci Ven Nov 23, 2018 8:40 pm

Scusa, Tessa, ma le tue sono supposizioni o realtà documentata? Se corrisponde al vero la storia dell'aborto farmacologico e delle pillole RU486 dovresti postare gentilmente il LINK relativo all'articolo. Riguardo all'aborto, ricordo che l'IVG su base volontaria è consentita nel I trimestre di gravidanza, mentre per il II trimestre è necessaria una delle seguenti condizioni:  :

a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;

b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.


Quindi la signora, non ricorrendo nessuna delle precedenti condizioni, non poteva - a norma di legge - abortire.


Sono poi d'accordo che la responsabilità del medico è evidente e ritengo sacrosanto il suo licenziamento. La legge 194, infatti, stabilisce che:

"L'obiezione di coscienza non può essere invocata dal personale sanitario, ed esercente le attività ausiliarie quando, data la particolarità delle circostanze, il loro personale intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo."
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Messaggio Da tessa Ven Nov 23, 2018 10:30 pm

In una cosa sola hai ragione, caro Verci, devo postare i link, ecc ecc. Ma io ho scritto, tra parentesi, IO LA VEDO COSI', perchè ho letto più giornali on line su questa faccenda brutta e la maggior parte parlava di aborto farmacologico o terapeutico, perchè è ovvio che una donna che ha un aborto spontaneo viene soccorsa fin dai tempi più remoti, mica l'obiettore si astiene.
Siccome era a 18 settimane e nè la pillola del giorno dopo e nè quella dei 5 giorni dopo servivano a niente ( mi chiedo perchè non le avesse prese subito, forse poi ha litigato col marito), non restava che la RU 486, e che altro? Infatti ho detto, così la vedo io. E quindi penso che abbia ingurgitato una dose tremenda di mifepristone e si è sentita male. Ora dovrei fare elenco dei giornali on line che hanno detto che era aborto farmacologico, perchè leggo di tutto, Il Messaggero, Il Giornale, L'Avvenire, ecc ecc, certo nessuno ha parlato di RU 486, ma era l'unico farmaco che le parenti varie potevano pensare di comprare, che vuoi che si capisca nell'hinterland napoletano?
Poi, da come esponi la legge tu, sono solo 6 mesi, I e II trimestre e il III non c'è? Io ricordo questa legge bene perchè prima di dare l'esame di Medicina Legale passò mio fratello e mi interrogò ( è laureato in Legge, a Legge Medicina Legale non è obbligatorio, per noi sì), e dunque mi specifico' bene che si può abortire sempre, anche nel III trimestre, certo qui se il feto è vivo, vitale si deve cercare di salvargli la vita.

Entro i primi 90 giorni si può abortire se:

C'è pericolo per la salute fisica o psichica della madre
Se le condizioni socioeconomiche sono disagiate
Se ci sono malformazioni del feto.

Ma qui bisogna dire che mica la donna è obbligata ad abortire perchè il bambino ha una gamba di meno, solo se cio' le comporta grave danno psichico, senno' se lo tiene, come fanno tante.

Dopo i primi 90 giorni può abortire sempre, dipende solo dalla volontà della madre, se non lo vuole, non lo vuole, certamente la gravidanza comporterebbe un grave pericolo per la vita della madre, un grave danno fisico e psichico per lei, quindi può abortire sempre. Anche qui può scoprire una grave malformazione del feto, se non ce la fa abortisce, sennò se lo tiene. Insomma dopo i primi 90 giorni dipende solo dalla volontà della madre, se c'è un grave pericolo di vita per lei.
Suppongo che la signora in questione ( ripeto suppongo) non conoscesse la legge, si trovasse in mezzo a paesi di obiettori, per avanzare di carriera, e ha risolto farmacologicamente.

Ho capito che devo linkare tutto, lo faro'.
Grazie e scusami.
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Messaggio Da Verci Sab Nov 24, 2018 9:19 am

Scusa Tessa, ma non puoi continuare a riportare affermazioni che non siano documentate. Altrimenti chiunque è libero di esporre le proprie tesi su un determinato evento, facendole apparire come fattuali. 

In ogni caso non è vero, come hai scritto, che si possa abortire sempre nel 2° trimestre, per la sola volontà della madre. Queste, che ho già riportato in precedenza, sono le uniche  motivazioni che consentono l'IVG nel 2° trimestre e sono tratte pari pari dalla 194:

a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna; 

b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.


Non è poi vero che si possa abortire liberamente anche nel 3° trimesre per sola volontà della madre. La legge 194 parla di 180 giorni come termine massimo. Se una donna desidera interrompere la gravidanza oltre questo termine, anche in presenza di gravi anomalie fetali, ,non lo può di certo fare in Italia. Peraltro i ginecologi non obiettori non eseguono mai un'interruzione oltre le 22 settimane (termine teorico: 25 settimane e 5 giorni), in presenza dei motivi specificati dalla legge, per il semplice motivo chè il feto, oltre la 22^ settimana, ha molte probabilità di nascere vitale e, in quel caso, deve essere essere assistito rianimatoriamente.
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Messaggio Da tessa Sab Nov 24, 2018 9:41 am

Poi vado a cercare il libro  e ti copio la Legge, io ricordo non si parlava di trimestri ma nei primi 90 giorni e dopo i 90 giorni, ho anche detto che se il feto è vivo e vitale si deve cercare di salvargli la vita, ma se la madre non vuole non vuole , conta solo la volontà della madre. A dopo.
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Messaggio Da tessa Sab Nov 24, 2018 3:00 pm

Dunque continuo qui. Va bene, non si può dire neanche : suppongo che la madre non conoscesse la legge..., e non lo dico, e che vuoi che la madre abbia fatto una conferenza stampa per dire a tutti che non conosceva la legge? Avrà avuto 20 anni, forse manco la 5a elementare, in quel casino che è l'hinterland napoletano che vuoi che sapesse? Per cui ho supposto che le amiche si siano informate, come un tempo facevano per trovare i rimedi abortivi, e abbiano detto che poteva servire solo la RU 486, anche se in Italia è permessa solo fino alla 7° settimana di gestazione, lei era alla 18° settimana, quindi avrà preso 10 pillole di Ru 486 e d ecco qua. Qui vi sono molte supposizioni mie, non avverrà più, ti pare che l'ospedale di Giuliano viene a dire a tutti che abbia ingurgitato la signora?

Detto cio' passiamo alla legge. Tu non l'hai studiata perchè allora eri già laureato, io l'ho studiata perchè allora non ero laureata.

Legge 140, del 22 maggio del 1978.

Dice ( ecco guardo il libro, pure se fa ridere perchè è scritta sul web):

Art.4. Per l'interruzione volontaria di gravidanza entro i primi 90 giorni la donna che accusi:

condizioni che possono mettere in pericolo la sua salute fisica o psichica con la prosecuzione della gravidanza

o che abbia condizioni economiche, sociali, familiari difficili

o a previsioni di malformazioni congenite del feto ( se non se lo vuole tenere)

può rivolgersi al consultorio.

Art. 6.

L'interruzione volontaria di gravidanza dopo i primi 90 giorni  (ed entriamo nel II e III trimestre) puo' essere praticata:

a) Quando la gravidanza e il parto comportino grve pericolo per la vita della donna.

b) Quando siano accertate malformazioni fetali che comportino pericolo per la salute psichica e fisica della donna ( sennò se lo tiene).

Come vedi al comma a) situazioni tra le più svariate possono compromettere l'equilibrio materno e la donna puo' richiedere interruzione di gravidanza, anche all'8° mese, ad es può avere una grave fase depressiva e dice, s e non mi fate abortire mi getto dal 5°piano, a quel punto non resta che l'aborto.
Quindi qui solo per motivazioni biologiche, sono esclusi qui disagi famigliari e condizioni economiche precarie, conta solo la volontà della donna, questa è la legge.
Il problema è il feto se è prematuro ( prima delle 37 settimane di gestazione), i medici devono far del tutto per salvarlo, però i problemi dei grandi prematuri sono tanti,  e possono risultare gravi deficit psico-fisici.
Ma si deve fare cio' che vuole la donna, se non se la sente, non se la sente.

Come si sa la gravidanza dura 40 settimane complete e 15 gioni, sono 280 giorni, questa è l'età gestazionale, cioè dal primo giorno dopo l'ultima mestruazione, l'età concezionale, che è poi quella vera, è di 15 gioni in meno, 265 giorni.
D'ora in poi mettero' sempre i LINK, ma devi permettere anche critiche e considerazioni degli utenti.
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Messaggio Da Verci Dom Nov 25, 2018 1:21 am

Nessuno ha mai negato che, nel caso in cui la gravidanza possa costituire un pericolo per la salute fisica o psichica della madre, l'IVG sia consentita anche dopo i 90 giorni. Però, come ho già detto, la realtà concreta pone dei limiti ben precisi, come del resto conferma la pratica comune dei ginecologi ospedalieri in caso di malformazioni fetali evidenziate ecograficamente o mediante diagnosi prenatale.

La stessa Corte Costituzionale, con sua Ordinanza del 17-26 novembre 2004 n° 366 (in Giurisprudenza Costituzionale 2004, 3989) ha osservato come per ammettere l’interruzione della gravidanza dopo i primi novanta giorni non sia sufficiente l’accertamento dei processi patologici che comportino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della madre, ma è necessario che nel caso concreto ricorra una “ulteriore condizione prevista dall’art. 7, comma 3 stessa legge”, e cioè “che non sussista possibilità di vita autonoma del feto”.

Di fatto non è possibile effettuare una IVG dopo le 22 settimane, in caso di riscontro di anomalie fetali, , proprio per i  motivi che avevo ben chiarito nel precedente post. All'estero l'interruzione di gravidanza può invece essere effettivamente praticata, in alcune Nazioni, senza limiti temporali, ma lì ci sono altre normative.
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Messaggio Da tessa Dom Nov 25, 2018 1:52 pm

Dunque ho letto il tuo link, ma si tratta di un processo, la madre accusa l'ospedale perchè non si erano accorti dell'ipoplasia congenita del femore del figlio, cosa che l'avrebbe fatta soffrire, e quindi avrebbe subito abortito (ovvio, in un mondo dove prevale l'edonismo), e che fa soffrire anche il figlio che, se non fosse nato, non avrebbe sofferto (sic), quindi chiede il risarcimento e i giudici glielo danno. Io non stavo là sennò questa sentenza l'avrei fatta mangiare ai giudici, qui vogliono tutti il figlio biondo con gli occhi azzurri, sennò si uccide, e di me che potevano dire? Nata bellissima, rosea, chi poteva sapere quante malattie avrei avuto?
Ma qua la pensiamo diversamente e non mi dilungo, dico solo che aiuto, come posso, donne che portano aventi gravidanze difficilissime con gravi malformazioni del feto, che casomai vivrà solo qualche ora, i medici, gli ostetrici, gli infermieri lavorano gratis in questi casi, spesso i parenti hanno bisogno di un letto dove dormire, c'è un 'organizzazone che sta diventando capillare in tutta Italia. Mi dirai a che serve far nascere un bimbo che vivrà solo 3 giorni? E ma noi non siamo padroni della, vita, solo Dio, ma cambiamo discorso.

Quanto al limite non c'è. Ho rivisto il libro e l'Art. 7 dice che se sussiste la condizione dell'Art. 6 ( che ho postato prima), comma a) e cioè pericolo di vita per la madre si procede anche dopo i 90 giorni, non si parla delle 22 settimane come limite, perchè se una donna impazzisce e minaccia di gettarsi dal 5^ piano se non la fanno abortire, si deve procedere subito all'aborto e alla rianimazione del feto, non ha bisogno di recarsi in Francia. La rianimazione del prematuro è controversa perchè si possono avre gravi disturbi psico-fisici. Questo è scritto, te lo avevo già detto, ho ricontrollato, se la donna sta male, è stressata, non vuole, non ce la fa, anche senza malformazioni fetali, si procede all'aborto anche dopo i primi 90 giorni, insomma sempre.
Guarda qua non ci sono link da postare, vedere Legge 194 del 1978, Art. 4.-6.-7.
Stop. Ciao.
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Messaggio Da Verci Dom Nov 25, 2018 6:53 pm

Cara Tessa, un'ordinanza della Corte Costituzionale non è misinterpretabile, cioè interpretabile a tuo piacere. L'ordinanza ha valore cogente per tutte le situazioni analoghe e il fatto che sia stata prodotta dopo la legge 194, fa capire che tu sei rimasta ferma a quella e non vuoi recepirne la corretta interpretazione da parte della CC. Peraltro credo che il 99,9% delle IVG nel secondo trimestre sia legato a malformazioni o anomalie fetali (o elevato rischio di presenza delle medesime). Casi del genere ne ho seguiti direttamente o indirettamente a centinaia e la regola delle 22 settimane è sempre stata rispettata, almeno a partire dalla data della citata ordinanza. Rifiuta le cure a una donna che ha avuto un aborto spontaneo. Licenziato il medico obiettore 955920882
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Messaggio Da tessa Dom Nov 25, 2018 8:23 pm

Caro Verci,
sono stata un po' su internet a vedere se tutto cio' che dici tu sia esatto. Dunque, diciamo le stesse cose, nel senso che la CC non dice nulla di nuovo, la' è un processo tra la madre, al cui figlio non è stata diagnosticata un'ipoplasia del femore, e l'ospedale, e la CC dice che l'ospedale deve pagare, tutto qua.
Che si devono rispettare i tempi delle 22 settimane per intervenire non è detto, poi non esiste un ART.7  comma 3 di cui parli tu. Esiste un ART. 7 che rimanda all'ART.6 comma a) che dice che sempre si può abortire se è direttamente a rischio la vita della donna. Vi sono tanti casi di disturbi psicotici in cui si deve far abortire la donna, ma si deve cercare di rianimare il feto. Certo se si scopre la malformazione dopo le 22 settimane cio' non basta a far abortire se non c'è rischio per la vita della donna. Questo è stato scritto nel 78, la CC non dice nulla di nuovo, che si dovesse rianimare il feto si sapeva.
Davvero non so di che stiamo parlando, tutto ruota intorno al pericolo di vita
per la madre, se una ha disturbi psicotici gravi e rischia di lanciarsi dalla finestra è chiaro che la si deve far abortire.
anche dopo la 22 esima settimana di gravidanza.
Io non ho sbagliato, manco tu, non so di che parliamo.
ciao.
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